PREPOSTO ALLA SICUREZZA

Preposto alla sicurezza:

responsabilità

 

Il ruolo del preposto è generalmente ricoperto da figure quali capi-reparto, capi-squadra, capi-officina, capi-turno ecc: soggetti che si occupano, dunque, di sovrintendere e vigilare sulle operazioni di altri lavoratori.

Il preposto può essere nominato formalmente dal datore di lavoro, ma non si tratta di un obbligo di legge: possono essere considerati preposti anche soggetti non investiti di incarichi formali, che danno ordini e gestiscono persone ricoprendo “di fatto” il ruolo (ai sensi dell’articolo 299 dell’81/08, principio di effettività).

 

 

Preposto alla sicurezza:

obblighi

 

Per lo svolgimento dei propri compiti, non è prevista alcuna indennità versata al preposto. Egli non può, inoltre, sottrarsi all’adempimento degli obblighi previsti dal Testo Unico, pena possibili sanzioni per inadempimento contrattuale.

L’Art.19 del D.lgs 81/08 definisce, nello specifico, quali sono gli obblighi del preposto alla sicurezza:

➡ sovrintendere e vigilare sull’osservanza, da parte dei lavoratori, degli obblighi di legge e delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza (informando i superiori in caso di persistenza delle inosservanze);

➡ verificare che solo i lavoratori che abbiano ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono a un rischio grave e specifico;

➡ richiedere l’osservanza delle misure per il controllo delle misure di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni ai lavoratori affinché, in caso di pericolo grave e immediato, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;

➡ informare il più presto possibile i lavoratori, esposti al rischio di un pericolo grave e immediato, riguardo il rischio stesso e le disposizioni in materia di protezione;

➡ salvo eccezioni debitamente motivate, astenersi dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;

➡ segnalare tempestivamente al datore di lavoro (o al dirigente) le deficienze dei mezzi, delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, così come ogni condizione di pericolo che si verifichi durante l’attività lavorativa;

➡ frequentare appositi corsi di formazione (secondo quanto previsto dall’articolo 37).